Nuova ordinanza in Veneto, ecco il testo
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto la nuova ordinanza, annunciata oggi dal presidente Luca Zaia.
Di seguito le norme principali sugli spostamenti individuali e a fondo pagina il testo completo.
Misure relative allo spostamento individuale
1. Spostamenti tra comuni del Veneto
Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.
2. Servizi alla persona
È sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).
3. Spostamenti verso ristoranti
I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;
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4. Spostamento relativo a minori
Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. È sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
5. Spostamento per matrimoni e funerali
È sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
6. Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.).
È sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.
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7. Spostamento verso la seconda casa
È sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.
8. Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico
Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.
9. Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi
Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.
10. Autocertificazione
Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf e da esibire all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.
Scarica l’ordinanza completa
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