Di Carlo Battistella per Adiconsum Verona
In materia di prestiti esiste la possibilità – o meglio il diritto – per il consumatore di adempiere in un’unica soluzione agli obblighi derivanti dal contratto di credito. Ciò significa che il debitore può, in qualsiasi momento, rimborsare il prestito ricevuto e mettere così fine al rapporto con il creditore (art. 125 sexies co. 1 TUB).
Questo evento si può verificare quando la propria situazione finanziaria migliora o quando si trova un altro finanziamento a condizioni più vantaggiose.
Tuttavia, ogni volta che si sottoscrive un finanziamento, l’intermediario (banca, finanziaria etc…) addossa al cliente una serie di costi e di commissioni riferiti all’intera durata del prestito. E, purtroppo, questi costi vengono addebitati immediatamente al consumatore.
Proprio per questo motivo, però, tali costi devono essere restituiti qualora il debito venga saldato anticipatamente.
In simili casi, il consumatore non è tenuto a pagare gli interessi futuri ed ha diritto alla restituzione dei costi fissi sostenuti al momento della stipula. Lo ha stabilito l’Arbitro Bancario Finanziario con una recentissima decisione a favore di un socio di Adiconsum Verona.
È stato accolto, infatti, il ricorso del consumatore che, dopo aver estinto il prestito quando mancavano ancora 60 rate (versando la somma rimanente in un’unica soluzione), chiedeva la restituzione dei costi residui non maturati e incassati anticipatamente per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi.
L’ABF ha dato ragione al consumatore veronese in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia:“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore“ (CGUE sent. 11/09/2019).
E se il contratto di credito è già stato chiuso anni fa? Nessun problema, ci sono dieci anni di tempo per far valere questi diritti.
Per maggiori informazioni www.adiconsumverona.it