Sentenza Turetta: «Lucido e razionale». Escluse le aggravanti di stalking e crudeltà
Redazione
Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, è stato condannato all’ergastolo senza attenuanti generiche «per l’efferatezza dell’azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l’imputato non accettava l’autonomia delle anche più banali scelte di vita». È quanto scrive la Corte d’Assise di Venezia nella motivazione della sentenza, pronunciata il 3 dicembre scorso nei suoi confronti.
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Nella sua confessione, Turetta «si è limitato ad ammettere solo le circostanze per le quali vi era già ampia prova in atti d’altra parte», prosegue la sentenza. Questa condotta è «in linea con il contegno tenuto in sede di primo interrogatorio, quando egli non solo ha sottaciuto ma ha apertamente mentito in ordine a diverse, anche gravi, circostanze poi emerse a seguito delle accurate indagini svolte».
I giudici hanno poi precisato: «Dalle intercettazioni delle conversazioni occorse in carcere tra lui e i genitori si evince chiaramente come egli fosse a conoscenza del fatto che, oltre agli elementi fino ad allora emersi, vi era molto altro a suo carico, eppure si è guardato bene dal riferirne in sede di interrogatorio».
I giudici aggiungono poi che «Filippo Turetta ha mantenuto lucidità e razionalità» dopo il femminicidio, con la «chiara e innegabile volontà di nascondere il corpo in modo quantomeno da ritardarne il ritrovamento».
Esclusa l’aggravante della crudeltà
A far discutere nelle ultime ore è stato un passaggio della sentenza, nel quale viene esclusa l’aggravante della crudeltà. «La dinamica dell’omicidio di Giulia Cecchettin non permette di desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio, che Filippo Turetta volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive», e «non è a tal fine valorizzabile, di per se, il numero di coltellate inferte». Per i giudici, aver inferto 75 coltellate non sarebbe stato «un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima», ma «conseguenza della inesperienza e della inabilità» di Turetta.
Turetta per i giudici, infatti, «non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e pulito».
Ma che cosa significa questo? Per interpretare le parole dei giudici occorre fare una distinzione tra il significato giuridico di “crudeltà” e quello “comune”. Nell’articolo 61 del Codice Penale, infatti, al comma 4 si legge: “Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone”.
Più nel dettaglio, «l’aggravante trova la propria ratio nella maggiore pericolosità dell’agente, in quanto questi ha inflitto alla vittima patimenti fisici o morali non necessari alla realizzazione del fatto penalmente rilevante, oppure ha mostrato una particolare insensibilità a qualsivoglia sentimento umano».
Ciò significa, in termini concreti, che l’aggravante della crudeltà avviene nel momento in cui l’autore del reato volontariamente arrechi sofferenza e dolore non necessari per il compimento del reato stesso.
Respinta anche l’aggravante dello stalking
Anche l’aggravante dello stalking è stata respinta dalla Corte perché «l’aggravante contestata è espressamente circoscritta al periodo “in prossimità e a seguito del termine della relazione intrattenuta”».
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