Diamanti da investimento: il Tar conferma multe per 12 milioni

Unicredit, Banco Bpm, Mps e le società IDB e DPI dovranno risarcire i consumatori per la vicenda dei cosiddetti "diamanti da investimento". A dirlo, ieri, le cinque sentenze pubblicate dal Tar del Lazio che ha anche confermato multe pari a 12 milioni di euro dall'Antitrust per pratiche commerciali scorrette. 350 i veronesi associati ad Adinconsum che erano…

Unicredit, Banco Bpm, Mps e le società IDB e DPI dovranno risarcire i consumatori per la vicenda dei cosiddetti “diamanti da investimento”. A dirlo, ieri, le cinque sentenze pubblicate dal Tar del Lazio che ha anche confermato multe pari a 12 milioni di euro dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette. 350 i veronesi associati ad Adinconsum che erano stati truffati.

Sono state confermate dal Tar del Lazio le sanzioni inflitte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nei confronti delle società IDB e DPI e di alcune banche coinvolte per la questione diamanti da investimento. Con le cinque sentenze pubblicate ieri, la vicenda che riguarda molti consumatori tra cui 350 persone associate ad Adiconsum Verona per un controvalore di 11 milioni di euro, che si sono avventurati in quelle che doveva essere un investimento sicuro, può ora sperare in un epilogo positivo.

Il Tar del Lazio ha infatti confermato multe pari a 12 milioni di euro inflitte dall’Antitrust lo scorso anno per pratiche commerciali scorrette a Unicredit, Banco Bpm, Mps e ai due principali broker attivi nella vendita di diamanti anche attraverso gli sportelli bancari, giudicando  “infondati” sia i ricorsi presentati da IDB (la società Intermarket Diamond Business spa e IDB Intermediazioni Srl) e da Diamond Private Investment (DPI) che quelli delle tre banche.

In particolare le sanzioni emesse dall’Antitrust erano state: 2 milioni per IDB; 4 milioni per Unicredit; 3,35 milioni per Banco BPM; 1 milione per DPI; 2 milioni per MPS e 3 milioni per Banca Intesa che non ha presentato ricorso al Tar avverso il provvedimento Agcm.

I profili di scorrettezza riscontrati per entrambe le società venditrici hanno anche riguardato le informazioni ingannevoli e omissive diffuse attraverso il sito e il materiale promozionale in merito: al prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato, frutto di una rilevazione oggettiva pubblicata sui principali giornali economici; all’andamento del mercato dei diamanti, rappresentato in stabile e costante crescita; all’agevole liquidabilità e rivendibilità dei diamanti alle quotazioni indicate e con una tempistica certa e alla qualifica dei professionisti come leader di mercato.

L’Autorità ha, inoltre, accertato che gli Istituti di credito, principale canale di vendita dei diamanti per entrambe le imprese, utilizzando il materiale informativo predisposto da IDB e DPI, proponevano l’investimento a una specifica fascia della propria clientela interessata all’acquisto dei diamanti come un bene rifugio per diversificare i propri investimenti. Il Tar ha quindi confermato quanto rilevato nel provvedimento ovvero il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario e tale circostanza forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, portando molti consumatori all’acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti.

In particolare per quanto concerne la posizione del Banco Popolare verso la quale Adiconsum Verona ha aperto il maggior numero di reclami si legge nella terzo motivo della sentenza che: «Il provvedimento evidenzia come, in forza dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra IDB e BBPM, la banca fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da IDB, provvedendo anche i funzionari dell’istituto a inoltrare alla IDB le disposizioni di acquisto sottoscritte dall’acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all’esatto ammontare dell’operazione. La delibera rappresenta inoltre come, per l’attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell’operazione conclusa (tra il 10% e il 20%, ben lontana dalla misura di un ipotetico “indennizzo”) e come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell’accordo con IDB, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza) e un effetto di fidelizzazione del cliente. Già tali evidenze dimostrano come l’attività di “segnalazione” di BBPM, al di là della sua formale definizione, comportasse un ruolo attivo nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto».

«Fino ad oggi – evidenzia Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona – le proposte formulate dal Banco popolare per tentare di trovare concretamente un accordo stragiudiziale di risarcimento non sono state congrue». «Ora, alla luce delle sentenze la situazione cambia per le persone che hanno investito nei diamanti e pertanto chiediamo a tutti gli istituti coinvolti, ed in particolare al Banco Popolare, la celere e completa rifusione delle somme perse dai consumatori a causa dell’investimento». «A breve – conclude Cecchinato – organizzeremo un incontro pubblico per discutere in dettaglio con tutti i consumatori coinvolti le conseguenti iniziative che, dopo la pubblicazione della sentenza, l’Associazione metterà in campo per ottenere il rimborso dell’investimento».

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