Tornano le sanzioni per chi fa circolare i veicoli con fermo fiscale

Il Ministero dell'Interno, con una circolare del 22 novembre 2022, ha modificato il proprio parere in merito alla possibile applicazione dell'art. 214 c. 8 del CdS, nell'ipotesi di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale per effetto di quanto previsto dall'art. 86 del DPR n. 602/1973. Gli organi di polizia stradale dovranno dunque applicare…

Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 22 novembre 2022, ha modificato il proprio parere in merito alla possibile applicazione dell’art. 214 c. 8 del CdS, nell’ipotesi di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale per effetto di quanto previsto dall’art. 86 del DPR n. 602/1973.

Gli organi di polizia stradale dovranno dunque applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.984 a 7.937 euro prevista dall’art. 214 c. 8 CdS, senza applicare anche le sanzioni accessorie del sequestro e della successiva confisca. La sanzione si applica a chiunque conduca il veicolo, anche se diverso dal proprietario a cui andrà comunque notificato il verbale.

«È un’importante novità che potrà avere pesanti ricadute sulle migliaia di veicoli oggi in circolazione sottoposte a fermo fiscale da parte delle numerose concessionarie di riscossione», afferma il comandante della Polizia locale di Verona, Luigi Altamura.

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