Referendum 22-23 marzo: tutto quello che devi sapere

di Alessandro Bonfante

| 13/03/2026
Analizziamo i punti chiave della "Riforma Nordio" approvata il 30 ottobre 2025: dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri alla nascita di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, alla nuova Alta corte disciplinare.

Il 22 e il 23 marzo 2026, gli italiani sono chiamati a votare per il referendum sulla magistratura. Una revisione che tocca nel profondo il potere giudiziario, ridefinendo l’organizzazione stessa della magistratura.

In questa puntata di approfondimento, cerchiamo di analizzare i punti chiave della cosiddetta “legge Nordio“.

Ecco la nuova puntata di D Giovedì.

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Il quesito

Quello di marzo è un referendum costituzionale confermativo. È bene ripetere un punto fondamentale: non è previsto alcun quorum.

A differenza dei referendum abrogativi, la validità non dipende dal numero di elettori che si recheranno alle urne. Il risultato sarà determinato solamente dalla maggioranza dei voti validi espressi. Se prevarranno i “Sì”, la legge costituzionale approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 entrerà definitivamente in vigore; in caso contrario, l’assetto attuale rimarrà invariato.

Il quesito referendario: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».

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La separazione delle carriere

Il perno della riforma è la distinzione netta tra la figura del giudice e quella del pubblico ministero. Attualmente, pur con le limitazioni introdotte dalla precedente Riforma Cartabia, i magistrati appartengono a un unico ordine e possono, a determinate condizioni, passare dalle funzioni inquirenti a quelle giudicanti.

La riforma stabilisce invece che le carriere siano distinte fin dall’inizio. Concorsi separati e percorsi professionali che non si incrociano mai.

Il nuovo assetto del CSM e il sorteggio

La divisione delle carriere comporta, per logica conseguenza, lo sdoppiamento dell’organo di autogoverno. Non avremo più un solo Consiglio Superiore della Magistratura, ma due: uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. 

Tuttavia, la novità più dirompente riguarda le modalità di selezione dei componenti. Per contrastare il cosiddetto “correntismo” – ovvero il peso delle fazioni interne alla magistratura – la riforma introduce il principio del sorteggio.

I membri togati verranno estratti a sorte tra i magistrati in possesso dei requisiti di legge.

Oggi, il CSM unitario è composto da 33 membri. Tre sono di diritto: il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente della Cassazione e il Procuratore Generale della Cassazione. Gli altri 30 sono scelti per due terzi dai magistrati stessi tramite elezione (i cosiddetti “togati”) e per un terzo dal Parlamento in seduta comune (i “laici”).

Con la riforma, nascono due Consigli distinti.

  1. Il CSM Giudicante, dove siederà di diritto il Primo Presidente della Cassazione.
  2. Il CSM Requirente, dove siederà di diritto il Procuratore Generale della Cassazione.

La vera rivoluzione è nel metodo di scelta, in entrambi i CSM:

  • Per i togati (i 2/3), si passa dall’elezione al sorteggio puro.
  • Per i laici (1/3), il Parlamento non eleggerà più direttamente i singoli membri, ma compilerà un elenco di professori e avvocati fra quelli con i requisiti. Da questo elenco, i componenti effettivi verranno poi estratti a sorte.

L’obiettivo della riforma è di modificare il metodo di legittimazione dei membri del CSM: dal consenso elettorale interno o politico diretto, alla casualità del sorteggio all’interno di un bacino di soggetti qualificati.

Alta Corte Disciplinare

Un altro tassello fondamentale è l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare. Si tratta di un nuovo tribunale che eredita la competenza disciplinare oggi in capo al CSM. Sarà composta da 15 membri: tre nominati dal Capo dello Stato, tre estratti a sorte da elenchi parlamentari, e nove magistrati (sei giudici e tre requirenti) sempre estratti a sorte tra chi ha almeno venti anni di esercizio e funzioni di legittimità.

Questa innovazione mira a rendere il giudizio sulle mancanze professionali dei magistrati più rigoroso e indipendente dall’organo che ne gestisce le carriere.


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