Respinto il ricorso di San Giovanni Lupatoto, Ca’ del Bue riparte

Redazione

| 29/01/2025
Il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle autorizzazioni per il revamping dell’impianto di trattamento rifiuti. Il Comune veronese condannato alle spese legali.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune di San Giovanni Lupatoto contro le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Veneto e da AGSM AIM Spa per il revamping dell’impianto di trattamento rifiuti Ca’ del Bue, situato nel Comune di Verona.

Con la sentenza n. 619/2025, pubblicata il 27 gennaio, i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità delle decisioni regionali e di Agsm Aim, stabilendo che il Comune ricorrente non ha dimostrato un concreto interesse a impugnare i provvedimenti.

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La vicenda

Il Comune di San Giovanni Lupatoto aveva impugnato una serie di decreti regionali (n. 555/2020, n. 938/2020 e n. 230/2021) che autorizzavano modifiche all’impianto senza sottoporle a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). In particolare, le modifiche riguardavano il passaggio a un nuovo processo termico di essiccazione.

Secondo il Comune, queste trasformazioni avrebbero comportato un peggioramento della qualità dell’aria e un aumento delle polveri sottili, con possibili ripercussioni ambientali negative anche sul proprio territorio. Anche il Comune di Verona aveva espresso dubbi recentemente, chiedendo un parere dell’Istituto Superiore di Sanità.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto, con la sentenza n. 1130/2022, aveva già rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato nel merito. Il Comune ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che era legittimato a ricorrere, vista la vicinanza dell’impianto al proprio territorio; le modifiche non comportavano un miglioramento ambientale, ma un aggravamento della situazione preesistente; era stato escluso dai procedimenti decisionali.

I giudici amministrativi hanno però confermato la sentenza del TAR, ribadendo che:

  • il Comune di San Giovanni Lupatoto non ha fornito prove concrete di un reale impatto ambientale negativo per il proprio territorio;
  • l’esclusione dalla procedura di VIA è stata valutata correttamente dagli enti competenti, che hanno accertato che le modifiche avrebbero portato a un miglioramento delle condizioni ambientali rispetto alla situazione precedente;
  • il Comune ha partecipato alle fasi preliminari dell’iter autorizzativo e non ha impugnato il successivo rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rendendo inefficaci le proprie contestazioni.

Oltre a rigettare il ricorso, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di San Giovanni Lupatoto a pagare le spese legali.

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