Ca’ del Bue, il TAR ferma il ricorso di San Giovanni Lupatoto

Redazione

| 06/02/2026
Dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune contro la Regione Veneto per la proroga della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell’impianto di Ca’ del Bue.

Il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di San Giovanni Lupatoto contro la Regione Veneto in merito alla proroga della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell’impianto di Ca’ del Bue, a Verona, gestito da Agsm Aim (ora Magis). La sentenza n. 319/2026, pubblicata il 5 febbraio, non affronta il merito delle questioni ambientali sollevate, ma si concentra su un profilo preliminare: secondo i giudici, il Comune non ha dimostrato un interesse concreto e attuale all’impugnazione.

La vicenda nasce dal decreto regionale con cui, nell’aprile 2022, è stata prorogata fino al 2026 la validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale rilasciato nel 2016 per il progetto di revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico-biologico del complesso impiantistico veronese. Contro tale decisione San Giovanni Lupatoto aveva proposto ricorso, sostenendo che la proroga fosse tardiva, che mancassero i presupposti per concederla e che non fosse stata adeguatamente valutata l’incidenza ambientale sul proprio territorio, in particolare sotto il profilo della qualità dell’aria.

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Il TAR ha però ritenuto che tali contestazioni non siano sufficienti a fondare l’interesse a ricorrere. Pur riconoscendo che un Comune può agire in giudizio a tutela del proprio territorio, il Collegio ha osservato che nel caso concreto manca la prova di un pregiudizio ambientale specifico, attuale e direttamente riconducibile alla proroga della VIA. La semplice vicinanza dell’impianto al confine comunale, pari a circa 400 metri, non è stata considerata elemento sufficiente a dimostrare un danno concreto.

A sostegno di questa conclusione, la sentenza richiama un precedente del Consiglio di Stato, pronunciato nel 2025 tra le stesse parti e sul medesimo impianto. In quell’occasione era stato ribadito che il criterio della “vicinitas” non basta, se non accompagnato da un’adeguata dimostrazione degli effetti negativi sul territorio interessato, evidenziando inoltre come le varianti autorizzate avessero comportato un miglioramento complessivo delle prestazioni ambientali dell’impianto.

Il TAR sottolinea anche che il Comune non ha dimostrato quale beneficio concreto deriverebbe dall’eventuale annullamento della proroga, osservando anzi che la perdita di efficacia dei provvedimenti potrebbe determinare un arretramento rispetto all’assetto tecnologico più recente valutato positivamente dagli organi tecnici regionali. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con assorbimento di tutte le censure di merito. Le spese di giudizio sono state compensate.

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La posizione del Comune di San Giovanni Lupatoto

L’Amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto fa sapere che «la sentenza è al vaglio dell’Amministrazione, in attesa delle considerazioni del legale incaricato, al fine di assumere ogni decisione utile per la salvaguardia del territorio».

Pur nel rispetto delle decisioni dell’autorità giudiziaria, l’Amministrazione «non condivide le conclusioni del TAR nella parte in cui non vengono ritenute sufficientemente rilevanti le criticità ambientali evidenziate nel ricorso presentato dal Comune. Criticità che erano state puntualmente rilevate dai tecnici incaricati e inserite nell’atto, e rispetto alle quali, come evidenziato nel ricorso, non risultano risposte puntuali da parte di AGSM».

«È proprio per questo che il Comune ritiene indispensabile attendere il quadro completo delle valutazioni del legale, per ogni successiva scelta rispetto alle azioni da promuovere a tutela della salute dei cittadini».

L’Amministrazione sottolinea, in ogni caso, la «necessità di sensibilizzare tutti sulle scelte ambientali, che necessitano di un coinvolgimento corale: la difesa del territorio e dell’ambiente richiede azioni precise, condivise e responsabili da parte di tutti i soggetti coinvolti e della comunità locale, nel solco delle linee già espresse e sostenute nel ricorso».

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