Legge terzo mandato incostituzionale, finisce la speranza di Zaia
di Alessandro Bonfante
È incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al Presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo.
Si chiude così definitivamente la strada per un nuovo mandato da presidente di Luca Zaia alla guida del Veneto.
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Oggi, 9 aprile, la Corte Costituzionale era chiamata a pronunciarsi sulla legge regionale approvata in Campania, che avrebbe consentito al governatore Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. La norma, varata nel novembre 2024, è stata impugnata dal governo Meloni, che ne ha contestato la legittimità in quanto violerebbe il limite di due mandati consecutivi previsto dalla legge nazionale n. 165 del 2004.
La decisione della Consulta ha quindi implicazioni non solo per la Campania, ma anche in Veneto, dove il governatore Luca Zaia aveva ancora la speranza di seguire la strada di De Luca.
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La pronuncia della Corte Costituzionale
Si legge nella nota diffusa in serata dall’ufficio stampa della Corte: «L’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, “[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”».
«Con tale ultimo inciso, il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge numero 165 del 2004, così violando l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica».
«Il divieto del terzo mandato consecutivo opera, infatti, per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale».
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