Buoni fruttiferi: il Tribunale di Verona condanna Poste Italiane

uffici postali

I buoni postali cointestati possono essere incassati su presentazione del titolo da parte di uno solo dei cointestatati. Lo ha stabilito il Tribunale di Verona su istanza di un socio di Adiconsum Verona, stabilendo che la clausola di pari facoltà di rimborso attribuisce a ciascuno dei contitolari, in possesso del buono, il diritto di riscuotere il titolo per l’intero su semplice presentazione.

“Con questa sentenza si va ad ovviare all’ostruzionismo che Poste Italiane, purtroppo, ha messo in campo per questa tipologia di reclami”. Così il presidente di Adiconsum Verona, Davide Cecchinato, a seguito della storica sentenza emessa dal Tribunale scaligero riguardo i buoni fruttiferi postali cointestati che ora possono essere incassati su presentazione del titolo da parte di uno solo dei cointestatati. La clausola di pari facoltà di rimborso attribuisce infatti a ciascuno dei contitolari, in possesso del buono, il diritto di riscuotere il titolo per l’intero su semplice presentazione.

Avvocato Silvia Caucchioli

La vicenda, come spiegano Adiconsum e l’avvocato Silvia Caucchioli, riguarda un cittadino veronese proprietario di alcuni buoni, due dei quali erano stati liquidati da Poste con un importo inferiore rispetto agli interessi indicati sul titolo. “Inizialmente abbiamo fatto un reclamo e poi un ricordo all’arbitro bancario finanziario – spiega l’avv. Caucchioli – I buoni, però, erano intestati a due persone: al signore e all’ex moglie, la quale non ha partecipato al ricorso. Dopo la vittoria del signore, Poste ha adempiuto alla liquidazione, ma ha intestato l’assegno a tutti e due i cointestatari del buono. Questo è stato un problema per il nostro cliente che aveva difficoltà ad incassare l’assegno essendo in cattivi rapporti con la ex. Così abbiamo fatto ricorso in Tribunale e poco prima dell’udienza, Poste Italiane ha emesso l’assegno corretto. – conclude il legale – ma il giudice ha emesso lo stesso la sentenza di modo che potesse crearsi un precedente per altri casi simili.

I buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione per capitale ed interessi, vale a dire senza che il rimborso del buono sia subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione, consentendo al portatore cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista l’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria la quietanza congiunta degli aventi diritto.