Pellet contraffatto: maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Veronese

Redazione

| 30/04/2025
Scoperta una frode nel commercio di pellet nella Pianura veronese, con sacchi venduti con certificazioni fasulle. Sequestrati oltre 26mila sacchi irregolari e denunciato il legale rappresentante della società.

La Guardia di finanza di Verona ha portato a termine un’importante operazione di servizio in materia di sicurezza prodotti. L’attività, condotta dalla Compagnia di Legnago nei confronti di una società della Pianura Veronese operante nel mercato del pellet, ha permesso di disvelare gravi irregolarità nella commercializzazione proprio di sacchi di pellet.

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Gli accertamenti svolti hanno infatti consentito di appurare l’indebito uso della certificazione ENplus (un marchio internazionale registrato che garantisce elevati standard qualitativi nella filiera del pellet). Il brevetto è molto richiesto non solo per la capacità calorifera del prodotto ma anche per il rispetto delle normative ambientali in alcune aree del Paese. 

I sacchi di pellet riportavano l’indicazione di un potere calorifico ben superiore a quello reale, traendo in inganno gli acquirenti. Tra l’altro, la maggior parte dei prodotti proveniva da Paesi extra UE e da società non certificate, contrariamente a quanto riportato sui sacchi: non poteva dunque essere posta in libera vendita sul territorio nazionale. 

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L‘Associazione Italiana Energie Agroforestali, tramite il proprio esperto tecnico del Gruppo pellet ENplus e responsabile delle certificazioni, ha confermato la non conformità dei prodotti. 

L’operazione si è conclusa con il sequestro di 16.889 sacchi di pellet, ciascuno del peso di 15 kg, contrassegnati da marchi contraffatti e caratteristiche non rispondenti a quanto dichiarato, e di ulteriori 9.578 sacchi privi delle obbligatorie indicazioni in lingua italiana. Il legale rappresentante della società è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). 

La responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile, vigendo la presunzione di non colpevolezza prevista dall’art. 27 della Costituzione. 

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