Bacanal del Gnoco vs Ministero: il Consiglio di Stato ribalta il TAR, annullata la revoca dei fondi
Redazione
Il Papà del Gnoco può tornare a sorridere, anche se la partita non è chiusa del tutto.. Con una sentenza (n. 1556/2026) pubblicata oggi, 27 febbraio, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul braccio di ferro legale con il Ministero della Cultura che rischiava di mandare in dissesto le casse del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco.
Tutto era nato da un controllo del Ministero della Cultura. Roma aveva deciso di revocare i finanziamenti destinati ai Carnevali storici per le annualità 2023 e 2024. Il motivo era la scoperta di alcuni precedenti penali: un patteggiamento per bancarotta fraudolenta del rappresentante legale e vecchie condanne (ormai datate) per un membro del consiglio direttivo.
La decisione riforma la precedente sentenza del TAR del Lazio e impone al Ministero della Cultura di riesaminare la vicenda secondo criteri più rigorosi.
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La vicenda
Il Ministero aveva revocato i finanziamenti destinati ai “Carnevali storici” dopo aver rilevato alcuni precedenti penali:
- un patteggiamento per bancarotta fraudolenta a carico del legale rappresentante del Comitato (sentenza del 30 ottobre 2023, irrevocabile dal 14 dicembre);
- condanne risalenti al 2014 e 2016 per un componente del consiglio direttivo.
Sulla base di una clausola del bando che richiedeva l’assenza di condanne o patteggiamenti per delitti non colposi, il Ministero aveva chiesto la restituzione dei 193.512 euro già erogati per il 2023 e annullato l’ammissione al contributo 2024. Una decisione che, secondo il Comitato, avrebbe compromesso l’organizzazione dei carri allegorici e delle tradizionali sfilate cittadine.
Il Consiglio di Stato ha chiarito un punto centrale: la revoca dei contributi è un atto di “autotutela” e non può essere adottata automaticamente. Serve una motivazione concreta sull’interesse pubblico e un bilanciamento con l’affidamento del beneficiario.
Per il 2023, i giudici hanno rilevato che:
- il Ministero è intervenuto oltre il termine di 12 mesi previsto, nella disciplina applicabile, per annullare un beneficio economico già concesso;
- non è stato dimostrato un interesse pubblico specifico e attuale tale da giustificare la richiesta di restituzione;
- le somme risultano effettivamente utilizzate per le finalità culturali previste (carri, costumi, allestimenti), senza distrazioni o usi impropri;
- non vi sono state false dichiarazioni rimproverabili: il patteggiamento del legale rappresentante è successivo alla domanda 2023 e le condanne del membro del direttivo risultavano coperte dal beneficio della “non menzione” nel certificato del casellario ad uso privati.
Di fatto, la richiesta di restituzione per il 2023 viene annullata e la posizione del Comitato su quell’annualità risulta fortemente consolidata.
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Il nodo del patteggiamento
La sentenza affronta anche un tema giuridico delicato: il valore del patteggiamento nei procedimenti amministrativi. Dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento – se non accompagnata da pene accessorie – non può essere automaticamente equiparata a una condanna ai fini di norme extra-penali.
Secondo i giudici, il Ministero non poteva quindi utilizzare il patteggiamento come causa ostativa automatica prevista dal bando. Ciò non esclude che il Ministero della Cultura possa valutare i fatti sottostanti per verificare un’eventuale inaffidabilità del richiedente, ma solo attraverso una istruttoria adeguata e una motivazione puntuale.
Annualità 2024
Diversa la situazione per il 2024. Qui il Consiglio di Stato osserva che la revoca è intervenuta in tempi rapidi (circa quattro mesi dall’ammissione) e prima dell’erogazione delle somme, quindi senza il medesimo consolidamento dell’affidamento.
La revoca è stata comunque annullata, ma il Ministero potrà riesaminare la posizione, soprattutto con riferimento alla condanna del componente del direttivo e, se del caso, valutando in modo sostanziale la posizione del legale rappresentante. Non sono ammessi automatismi, ma una nuova decisione motivata resta possibile.
Cosa succede ora
La sentenza annulla gli atti impugnati e dispone che il Ministero rieserciti il proprio potere nel rispetto dei principi indicati.
Per il 2023, la possibilità di chiedere indietro le somme appare oggi giuridicamente molto difficile.
Per il 2024, invece, il Ministero dovrà decidere nuovamente, ma con un’istruttoria più approfondita e senza poter applicare in modo automatico la clausola sul patteggiamento.
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