Licenziato per il resto del caffè da 1,60 euro: il giudice condanna l’azienda
di Redazione
Un caffè durante la pausa di lavoro e 1,60 euro di resto mai restituiti dalla macchinetta. Da qui nasce una vicenda che si è conclusa con una sentenza destinata a far discutere. Il Tribunale di Brescia ha infatti giudicato “del tutto sproporzionato” il licenziamento per giusta causa di un operaio metalmeccanico con oltre 14 anni di anzianità, condannando l’azienda a versare 18 mensilità di indennizzo.
I fatti risalgono al giugno 2024. Il lavoratore, dipendente di un’azienda della provincia di Brescia, acquista un caffè da un distributore automatico interno. La macchinetta trattiene il resto. Il giorno successivo, alla presenza del tecnico addetto alla manutenzione, l’uomo recupera le monete rimaste bloccate.
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La segnalazione e il licenziamento
La scena viene notata da un collega e ne nasce una discussione. La vicenda arriva così all’ufficio del personale. Secondo la ricostruzione, il lavoratore, non certo del consenso del tecnico, restituisce successivamente l’importo. Nonostante ciò, dopo circa due settimane, l’azienda decide per il licenziamento per giusta causa, contestando l’appropriazione indebita del denaro e presunte minacce rivolte al collega.
Il dipendente impugna il provvedimento davanti al giudice del lavoro, sottolineando l’assenza di proporzionalità tra i fatti e la sanzione espulsiva. Nel ricorso vengono evidenziati la modestissima entità della somma, l’assenza di precedenti disciplinari e la lunga durata del rapporto di lavoro.
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La sentenza: “Provvedimento sproporzionato”
La giudice del lavoro Natalia Pala smonta punto per punto le contestazioni aziendali. Le presunte minacce vengono definite “generiche”: lo stesso collega parla di toni sgarbati, ma non intimidatori. Quanto al denaro, non è stato possibile accertare se vi fosse o meno il consenso del tecnico e, soprattutto, non emergono danni per l’azienda.
Nelle nove pagine di sentenza, il Tribunale evidenzia che il denaro non apparteneva all’azienda, ma alla società che gestisce i distributori automatici, e che l’episodio è isolato in oltre 14 anni di servizio.
Niente reintegro, ma 18 mensilità
Il rapporto di lavoro è stato considerato definitivamente risolto, anche perché il dipendente non aveva chiesto la reintegrazione in azienda. Il Tribunale ha quindi disposto un risarcimento pari a 18 mensilità, ritenuto congruo alla luce della sproporzione tra i fatti contestati e il licenziamento, confermando l’illegittimità del provvedimento espulsivo adottato dall’azienda.
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