Referendum 22-23 marzo: tutto quello che devi sapere
di Alessandro Bonfante
Il 22 e il 23 marzo 2026, gli italiani sono chiamati a votare per il referendum sulla magistratura. Una revisione che tocca nel profondo il potere giudiziario, ridefinendo l’organizzazione stessa della magistratura.
In questa puntata di approfondimento, cerchiamo di analizzare i punti chiave della cosiddetta “legge Nordio“.
Ecco la nuova puntata di D Giovedì.
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Il quesito
Quello di marzo è un referendum costituzionale confermativo. È bene ripetere un punto fondamentale: non è previsto alcun quorum.
A differenza dei referendum abrogativi, la validità non dipende dal numero di elettori che si recheranno alle urne. Il risultato sarà determinato solamente dalla maggioranza dei voti validi espressi. Se prevarranno i “Sì”, la legge costituzionale approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 entrerà definitivamente in vigore; in caso contrario, l’assetto attuale rimarrà invariato.
Il quesito referendario: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».
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La separazione delle carriere
Il perno della riforma è la distinzione netta tra la figura del giudice e quella del pubblico ministero. Attualmente, pur con le limitazioni introdotte dalla precedente Riforma Cartabia, i magistrati appartengono a un unico ordine e possono, a determinate condizioni, passare dalle funzioni inquirenti a quelle giudicanti.
La riforma stabilisce invece che le carriere siano distinte fin dall’inizio. Concorsi separati e percorsi professionali che non si incrociano mai.
Il nuovo assetto del CSM e il sorteggio
La divisione delle carriere comporta, per logica conseguenza, lo sdoppiamento dell’organo di autogoverno. Non avremo più un solo Consiglio Superiore della Magistratura, ma due: uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente.
Tuttavia, la novità più dirompente riguarda le modalità di selezione dei componenti. Per contrastare il cosiddetto “correntismo” – ovvero il peso delle fazioni interne alla magistratura – la riforma introduce il principio del sorteggio.
I membri togati verranno estratti a sorte tra i magistrati in possesso dei requisiti di legge.
Oggi, il CSM unitario è composto da 33 membri. Tre sono di diritto: il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente della Cassazione e il Procuratore Generale della Cassazione. Gli altri 30 sono scelti per due terzi dai magistrati stessi tramite elezione (i cosiddetti “togati”) e per un terzo dal Parlamento in seduta comune (i “laici”).
Con la riforma, nascono due Consigli distinti.
- Il CSM Giudicante, dove siederà di diritto il Primo Presidente della Cassazione.
- Il CSM Requirente, dove siederà di diritto il Procuratore Generale della Cassazione.
La vera rivoluzione è nel metodo di scelta, in entrambi i CSM:
- Per i togati (i 2/3), si passa dall’elezione al sorteggio puro.
- Per i laici (1/3), il Parlamento non eleggerà più direttamente i singoli membri, ma compilerà un elenco di professori e avvocati fra quelli con i requisiti. Da questo elenco, i componenti effettivi verranno poi estratti a sorte.
L’obiettivo della riforma è di modificare il metodo di legittimazione dei membri del CSM: dal consenso elettorale interno o politico diretto, alla casualità del sorteggio all’interno di un bacino di soggetti qualificati.
Alta Corte Disciplinare
Un altro tassello fondamentale è l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare. Si tratta di un nuovo tribunale che eredita la competenza disciplinare oggi in capo al CSM. Sarà composta da 15 membri: tre nominati dal Capo dello Stato, tre estratti a sorte da elenchi parlamentari, e nove magistrati (sei giudici e tre requirenti) sempre estratti a sorte tra chi ha almeno venti anni di esercizio e funzioni di legittimità.
Questa innovazione mira a rendere il giudizio sulle mancanze professionali dei magistrati più rigoroso e indipendente dall’organo che ne gestisce le carriere.
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