Disagi negli aeroporti veneti: Adiconsum informa i passeggeri sui loro diritti
Disagi negli aeroporti veneti: Adiconsum informa i passeggeri sui loro diritti
Sono numerose le segnalazioni che giungono ad Adiconsum Veneto, Associazione Difesa Consumatori APS, dai passeggeri che subiscono la cancellazione del volo negli aeroporti veneti. Al riguardo la disciplina a tutela del consumatore è chiara: in caso di cancellazione, ritardo o negato imbarco (overbooking) il passeggero ha diritto ad essere informato, assistito e indennizzato.
Il commento di Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Veneto
«In caso di cancellazione del volo – afferma Davide Cecchinato, Presidente Adiconsum Veneto – il passeggero ha diritto, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 261/2004, a tre diverse forme di tutela: alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento; all’assistenza (art. 9) con particolare attenzione nei casi in cui il passeggero si trovi in condizione di mobilità ridotta (art. 11) o alla compensazione pecuniaria (art. 7). La compensazione è dovuta in relazione alla tratta aerea e alla distanza chilometrica e varia tra 250 a 600 euro per ciascun passeggero».

«La cancellazione del volo – continua Cecchinato – si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato. La compensazione non è dovuta se la cancellazione è causata da circostanze eccezionali quali sciopero improvviso, maltempo o disservizi aeroportuali».
La normativa comunitaria prevede pertanto specifiche forme di tutela che si applicano ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario e ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
Ulteriori precisazioni anche da Jacquelin Temporin
«Per ottenere il rimborso – precisa Jacquelin Temporin, Vice Presidente Adiconsum Veneto – per la cancellazione del volo è necessario conservare il biglietto (basta anche l’e-mail di conferma della compagnia aerea), l’eventuale boarding pass (carta d’imbarco), e gli scontrini e fatture dei beni di prima necessità consumati a causa della cancellazione del volo».
«I diritti dei passeggeri del trasporto aereo – afferma Temporin – stabiliscono inoltre che le compagnie aeree sono responsabili anche per il ritardo del volo. In tal caso il vettore è tenuto al pagamento dell’indennizzo se, a causa del ritardo aereo accumulato, il passeggero giunga a destinazione almeno tre ore dopo l’orario stabilito. La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che l’orario di arrivo effettivo di un volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone dell’aereo».
Al passeggero che si sia presentato in tempo, munito di prenotazione e validi documenti, può essere negato l’imbarco per motivi operativi o in caso di overbooking (numero di prenotazioni superiore all’effettiva disponibilità dei posti a bordo). In questi casi il passeggero ha diritto alla scelta fra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo, oltre all’assistenza e alla compensazione pecuniaria.
Adiconsum Veneto consiglia ai viaggiatori di reclamare sempre in caso di cancellazione, overbooking e ritardo nei voli per far valere i propri diritti e ottenere le giuste compensazioni previste dalla specifica normativa di riferimento.
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